Art. 6.
             Caratterizzazione delle norme e dei criteri
  1.  Fatte  salve  le  competenze  spettanti  all'Autorita' riguardo
all'emanazione  di norme tecniche e criteri in tema di progettazione,
realizzazione,   gestione  e  mantenimento  dei  sistemi  informativi
automatizzati,   tenuto   conto   delle   peculiarita'   dei  sistemi
informativi  con  implicazioni di carattere operativo di cui all'art.
3, primo comma, del presente regolamento, finalizzati al mantenimento
e  all'impiego  dello  strumento militare, spetta all'Amministrazione
della  difesa  definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati
dal  Ministro  della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte
nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.
  2.  I programmi relativi ai sistemi di cui all'art. 3, primo comma,
del  presente  regolamento  sono oggetto di autonoma programmazione e
non ricadono nella pianificazione triennale, di cui all'art. 7, primo
comma,  lettera  b), e art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto
legislativo, da proporre all'Autorita'.
  3.   Il   piano  triennale  ed  i  relativi  aggiornamenti  annuali
predisposti   dall'Autorita'   per   quel   che  concerne  i  sistemi
informativi  automatizzati  a carattere gestionale di cui all'art. 3,
secondo  comma,  del  presente  regolamento, sono approvati, ai sensi
dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo.
  4.  L'Arma  dei  carabinieri,  per  la  programmazione  relativa ai
progetti  di automazione della propria area gestionale, da realizzare
con  gli  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  del  Ministero della
difesa,   redige  una  propria  pianificazione  nella  quale  vengono
definiti  obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e'
assicurata   l'intesa   con   l'Amministrazione   della   difesa.  La
pianificazione  viene trasmessa direttamente all'Autorita' tramite il
dirigente   generale   responsabile  dell'Arma  dei  carabinieri.  La
programmazione  da  realizzare  con  gli  stanziamenti  iscritti  nel
bilancio   del  Ministero  dell'interno  seguira'  le  procedure  del
relativo  regolamento  del  Ministero  dell'interno  emanato ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39. I
singoli  progetti,  in  fase  di iter tecnico amministrativo, vengono
sottoposti  al  vaglio  dell'Autorita'  per un parere di merito sulla
congruita'  tecnico-economica,  secondo quanto stabilito dall'art. 8,
primo comma, del decreto legislativo.
 
          Note all'art. 6:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  primo comma, e
          dell'art. 9, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 12  febbraio
          1993, n. 39:
             "Art. 7, comma 1. - Spetta all'Autorita':
               a)  dettare  norme  tecniche  e  criteri  in  tema  di
          pianificazione,  progettazione,  realizzazione,   gestione,
          mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle
          amministrazioni  e  delle  loro  interconnessioni,  nonche'
          della  loro  qualita'  e  relativi  aspetti  organizzativi;
          dettare  criteri  tecnici  riguardanti  la  sicurezza   dei
          sistemi;
               b)  coordinare,  attraverso  la  redazione di un piano
          triennale annualmente riveduto, i progetti e  i  principali
          interventi  di  sviluppo e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati delle amministrazioni;
               c)  promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
          finanziaria  delle  amministrazioni  interessate,  progetti
          intersettoriali   e   di   infrastruttura   informatica   e
          telematica previsti dal  piano  triennale  e  sovrintendere
          alla  realizzazione  dei  medesimi anche quando coinvolgano
          apparati amministrativi non statali, mediante  procedimenti
          fondati  su  intese  da  raggiungere  tramite conferenze di
          servizi, ai sensi della normativa vigente;
               d)  verificare   periodicamente,   d'intesa   con   le
          amministrazioni  interessate,  i risultati conseguiti nelle
          singole amministrazioni, con particolare riguardo ai  costi
          e  benefici  dei  sistemi  informativi automatizzati, anche
          mediante   l'adozione   di    metriche    di    valutazione
          dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
               e)    definire    indirizzi   e   direttive   per   la
          predisposizione dei piani di formazione  del  personale  in
          materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
          per  il  reclutamento  di  specialisti, nonche' orientare i
          progetti  generali  di  formazione  del   personale   della
          pubblica  amministrazione  verso  l'utilizzo  di tecnologie
          informatiche,  d'intesa  con  la  Scuola  superiore   della
          pubblica amministrazione;
               f)  fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
          Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
          di sistemi informativi automatizzati;
               g) nelle materie  di  propria  competenza  e  per  gli
          aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi
          delle   Comunita'   europee   e  partecipare  ad  organismi
          comunitari ed internazionali, in base  a  designazione  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
               h)  proporre  al Presidente del Consiglio dei Ministri
          l'adozione di raccomandazioni e di  atti  d'indirizzo  alle
          regioni,  enti  locali  e  ai rispettivi enti strumentali o
          vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
               i) comporre e risolvere  contrasti  operativi  tra  le
          amministrazioni    concernenti    i   sistemi   informativi
          automatizzati;
               l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il
          piu' razionale impiego dei sistemi  informativi,  anche  al
          fine   di   eliminare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di
          realizzazioni informatiche".
             "Art. 9, commi 2 e 3. - 2. Ai fini della predisposizione
          del piano triennale e delle successive revisioni annuali:
               a) l'Autorita' elabora le  linee  strategiche  per  il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
               b)  le  amministrazioni  propongono una bozza di piano
          triennale relativamente alle aree di propria competenza con
          la specificazione, per quanto attiene  al  primo  anno  del
          triennio,  degli  studi  di  fattibilita' e dei progetti di
          sviluppo, mantenimento e gestione dei  sistemi  informativi
          automatizzati   da   avviare   e  dei  relativi  obiettivi,
          implicazioni organizzative, tempi e costi di  realizzazione
          e modalita' di affidamento;
               c)  l'Autorita'  redige  il piano triennale sulla base
          delle  proposte  delle  amministrazioni,  verificandone  la
          coerenza  con  le linee strategiche di cui alla lettera a),
          integrandole con iniziative  tese  al  soddisfacimento  dei
          fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti
          di grande rilievo.
             3.  Il  piano  triennale  ed  i  relativi  aggiornamenti
          annuali  predisposti  dall'Autorita'  sono  approvati   dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e  della
          programmazione  economica, entro il 30 giugno di ogni anno;
          essi   costituiscono   documento   preliminare    per    la
          predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra
          di finanza pubblica".
             - Per il riferimento dell'art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio
          1993, n.  39, si veda in nota all'art. 2.