Art. 6. Caratterizzazione delle norme e dei criteri 1. Fatte salve le competenze spettanti all'Autorita' riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarita' dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. 2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'art. 3, primo comma, del presente regolamento sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), e art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo, da proporre all'Autorita'. 3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'art. 3, secondo comma, del presente regolamento, sono approvati, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo. 4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale vengono definiti obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e' assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La pianificazione viene trasmessa direttamente all'Autorita' tramite il dirigente generale responsabile dell'Arma dei carabinieri. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno seguira' le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, vengono sottoposti al vaglio dell'Autorita' per un parere di merito sulla congruita' tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: "Art. 7, comma 1. - Spetta all'Autorita': a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi; b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita'; e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonche' orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati; g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi; i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati; l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche". "Art. 9, commi 2 e 3. - 2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali: a) l'Autorita' elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento; c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo. 3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica". - Per il riferimento dell'art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 2.