Art. 7.
                      Formazione del personale
  1.  Il  dirigente  generale responsabile, d'intesa con l'Autorita',
definisce  indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione
del  personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e
delle  architetture  informatiche  emergenti  sia  delle  particolari
esigenze dell'Amministrazione della difesa.
  2.  La  formazione  professionale  del  personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa e' prevalentemente assicurata dagli
istituti  di  formazione  esistenti  nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa.