Art. 7. Formazione del personale 1. Il dirigente generale responsabile, d'intesa con l'Autorita', definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa. 2. La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e' prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.