Art. 8.
                            Monitoraggio
  1.  L'attivita'  di  monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi
informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi
quelli   non  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del  presente
regolamento, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti
con  le  tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale
responsabile  tramite  gli  organi  dell'Amministrazione della difesa
competenti   per   legge,   fatto   salvo   il   potere   sostitutivo
dell'Autorita'  previsto  all'art.  13,  secondo  comma,  del decreto
legislativo.