Art. 9. Aspetti particolari per i capitolati ed esclusione delle norme CEE 1. Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta dell'Autorita' o del Ministro della difesa. 2. Per i contratti di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, l'Amministrazione della difesa comunica all'Autorita', tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 4, primo comma, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358: "1. La disciplina del presente testo unico non si applica: a) alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni; b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile; c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; d) alle forniture regolate da norme procedurali diverse o da aggiudicarsi in virtu': 1) di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alle Comunita' europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; 2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee; 3) della procedura propria di una organizzazione internazionale; e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del trattato di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Tale esclusione non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari". - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39: "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica. A tal fine l'Autorita' si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1. 2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorita' per due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita' da corrispondere ai componenti della commissione. 4. Il parere dell'Autorita' e' rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato e' previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta e' formulata direttamente dall'Autorita'. Il parere e' reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'".