Art. 9.
                Aspetti particolari per i capitolati
                    ed esclusione delle norme CEE
  1.  Le  clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della
difesa  stipula  in materia di sistemi informativi automatizzati sono
contenute  in  capitolati  approvati  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del tesoro su
proposta dell'Autorita' o del Ministro della difesa.
  2.  Per i contratti di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), del
decreto  legislativo  24 luglio 1992, n. 358, l'Amministrazione della
difesa   comunica   all'Autorita',   tramite  il  dirigente  generale
responsabile,  le linee essenziali dei progetti e le informazioni che
consentano  comunque  di  esprimere  il  parere di cui all'art. 8 del
decreto legislativo.
 
          Note all'art. 9:
             - Si riporta il testo  dell'art.  4,  primo  comma,  del
          D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358:
             "1.  La  disciplina  del  presente  testo  unico  non si
          applica:
               a)  alle  pubbliche  forniture   che   devono   essere
          aggiudicate   da   parte  di  vettori  i  quali  effettuano
          trasporti terrestri, aerei, marittimi e  fluviali,  nonche'
          da  parte  di  amministrazioni  la cui attivita' principale
          consiste nella produzione ed erogazione di  energia  o  che
          operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
               b) alle pubbliche forniture riguardanti la produzione,
          il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;
               c)   alle   forniture  dichiarate  segrete  o  la  cui
          esecuzione   richiede   misure   speciali   di   sicurezza,
          conformemente  alle disposizioni legislative, regolamentari
          o amministrative vigenti o quando lo  esiga  la  protezione
          degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
                d)  alle  forniture  regolate  da  norme  procedurali
          diverse o da aggiudicarsi in virtu':
               1) di un accordo internazionale  concluso  con  uno  o
          piu'  Stati  estranei  alle Comunita' europee e riguardante
          forniture destinate alla realizzazione o  all'utilizzazione
          in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari;
               2)  di un accordo internazionale concluso in relazione
          alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese  di
          uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee;
               3)  della  procedura  propria  di  una  organizzazione
          internazionale;
               e) alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore
          della difesa, la fabbricazione  o  il  commercio  di  armi,
          munizioni  e materiale bellico di cui all'elenco deliberato
          dal Consiglio delle Comunita' europee  ai  sensi  dell'art.
          223,  paragrafo  2,  del  trattato di Roma istitutivo della
          Comunita' economica europea. Tale esclusione non riguarda i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari".
             - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio
          1993, n.  39:
             "Art.  8.  -  1.  L'Autorita' esprime pareri obbligatori
          sugli schemi dei contratti  concernenti  l'acquisizione  di
          beni    e   servizi   relativi   ai   sistemi   informativi
          automatizzati   per   quanto   concerne    la    congruita'
          tecnico-economica.  A tal fine l'Autorita' si avvale di una
          commissione composta da cinque esperti di  chiara  fama  ed
          esperienza.      Il   funzionamento  della  commissione  e'
          disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
             2. I componenti  della  commissione  sono  nominati  dal
          presidente  dell'Autorita'  per  due  anni e possono essere
          confermati una sola volta.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, su
          proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita'  da
          corrispondere ai componenti della commissione.
             4.  Il  parere  dell'Autorita'  e'  rilasciato  entro il
          termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
          Si applicano le disposizioni  dell'art.  6  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241.
             5.  Nei  casi in cui il parere del Consiglio di Stato e'
          previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta  e'
          formulata  direttamente  dall'Autorita'.  Il parere e' reso
          nei termini di cui al comma 4. La richiesta  di  parere  al
          Consiglio  di  Stato  sospende  i  termini  previsti per il
          parere rilasciato dall'Autorita'".