Art. 10 Sospensione e revoca 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di inottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi: a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 17, comma 2; b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contribuiti e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato; c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 7 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure. 2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformita' da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".