Art. 11
                   Validita' delle autorizzazioni

  1.  Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validita' di nove
anni e sono rinnovabili.
  2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno
centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
  3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.