Art. 12
                      Disposizione transitoria

  1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai
sensi  dell'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.    103,    devono   essere   conformi   agli   schemi   riportati,
rispettivamente, negli allegati F, G, H ed I.
  2.  Gli  interessati  sono  tenuti  ad  osservare  le  disposizioni
previste dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 12:
             - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs.  17  marzo
          1995, n.  103:
             "Art. 12 (Disposizione transitoria). - 1. Chiunque, alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          offra  al  pubblico  i  servizi di telecomunicazioni di cui
          all'art.  2,  comma  1,  deve,  entro   centoventi   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  decreto  di cui all'art. 11,
          comma  1,  presentare   la   dichiarazione   o   richiedere
          l'autorizzazione in conformita' a quanto previsto dall'art.
          3, commi 1, 2 e 3".