Art. 14
                            Fatturazione

  1.  In  caso  di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di
utente  munito  di  "parola  chiave",  i  gestori  dei centri possono
demandare  al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ
accordi   tecnici   ed   economici,  il  compito  della  fatturazione
all'utenza  del  prezzo  relativo alla fornitura delle informazioni o
delle prestazioni.
  2.  In  caso  di accesso generalizzato da parte di qualunque utente
telefonico   ai   centri   videotex  e  audiotex,  le  operazioni  di
contabilizzazione  e di fatturazione delle informazioni e prestazioni
fruite   sono   effettuate   dal   gestore  della  rete  pubblica  di
telecomunicazioni;  questo ultimo provvede a riconoscere ai fornitori
dei   servizi  videotex  e  audiotex,  sulla  base  delle  risultanze
documentate  dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della
rete  pubblica  di  telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al
netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.
  3.  I  fornitori  di  informazioni  e  di prestazioni, che svolgono
vendita  di  beni  e servizi attraverso i centri videotex e audiotex,
sono  tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni
e servizi ai propri clienti.