Art. 16
                        Condizioni operative

  1.  Nel  caso  di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui
all'art.  5,  comma  2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare
alla  domanda,  oltre  a  quanto previsto dall'art. 6, un progetto di
massima   della   rete   di  trasmissione  corredato  delle  seguenti
informazioni:
a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;
b) eventuale   programma   di   graduale  estensione  della  iniziale
   copertura geografica nel territorio nazionale.
  2.  L'interoperabilita'  di  servizi  tecnicamente compatibili deve
essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.
  3.  Il  soggetto  autorizzato  informa  i  clienti  circa gli altri
servizi con i quali il proprio servizio interopera.
  4.   Le   informazioni  relative  alle  condizioni  di  permanenza,
disponibilita'  e  qualita'  del servizio devono essere descritte nel
relativo contratto.
  5.   In   conformita'   alla   raccomandazione   X.121  dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni,  il Ministero delle poste e
delle   telecomunicazioni   assegna  al  fornitore  del  servizio  di
trasmissione  dati,  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione, la
numerazione   che   deve   essere  utilizzata  per  la  rete  dati  a
commutazione  sulla  base delle disponibilita' del piano nazionale di
numerazione.
  6.  Allorche'  la  disponibilita' di numerazione prevista dal piano
nazionale  di  cui  al  comma  5  sia  prossima  all'esaurimento,  il
Ministero   delle   poste   e   delle   telecomunicazioni   adotta  i
provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato,
se necessario, una numerazione provvisoria.