Art. 19
                              Controlli

  1.  Il  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni esercita i
controlli  necessari  a  verificare  l'osservanza  delle disposizioni
recate  dal  presente  regolamento  per  i servizi di cui all'art. 1,
comma 1.
  2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono
consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire
l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.