Art. 19 Controlli 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.