Art. 4
                            Dichiarazione

  1.  Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui
all'art.  3,  comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
gli  interessati,  aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi
dello  Spazio  economico  europeo (SEE), debbono inviare al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo
schema riportato nell'allegato A.
  2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di
servizio che intende offrire.
 
          Note agli articoli 4 e 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del  D.Lgs.  17  marzo
          1995, n.  103:
             "Art.  3 (Offerta di servizi di telecomunicazioni). - 1.
          Quando sono utilizzati collegamenti  commutati  della  rete
          pubblica,  i  servizi  di  cui  all'art.  2, comma l, fatta
          eccezione per  quelli  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo,   possono  essere  offerti  al  pubblico  decorsi
          sessanta giorni  dalla  presentazione  al  Ministero  delle
          poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la
          relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
             2.  Quando  sono  utilizzati  collegamenti diretti della
          rete pubblica, l'offerta al pubblico  dei  servizi  di  cui
          all'art.  2, comma 1, anche da parte del gestore della rete
          pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
          delle poste e delle telecomunicazioni.
             3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati
          a commutazione di pacchetto o di  circuito,  come  definiti
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  i), nonche' l'offerta al
          pubblico  della  semplice  rivendita  di   capacita,   come
          definita  dall'art.  1,  comma 1, lettera l), devono essere
          previamente autorizzate dal Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni.
             4.   L'autorizzazione   di   cui  al  comma  3  comporta
          l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a
          qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:
               a) le esigenze fondamentali di cui all'art.  2,  comma
          3;
               b)  la  natura  e  le  caratteristiche  dei servizi di
          trasmissione dati a commutazione;
               c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di
          qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
               d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
               1)  l'accesso  ai  servizi  di  trasmissione  dati   a
          commutazione da parte di terzi;
               2)      l'interconnessione      tra     servizi     di
          telecomunicazioni;
               3) la compatibllita' di funzionamento tra  servizi  di
          telecomunicazioni;
               e)  le  condizioni per la salvaguardia, dei compiti di
          interesse economico generale affidati al gestore della rete
          pubblica  per  quanto  concerne  la  trasmissione  dati   a
          commutazione,   con   particolare  riguardo  alla  graduale
          estensione  della  copertura  geografica   sul   territorio
          nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
               f)   la   salvaguardia   dell'ordine  pubblico,  della
          sicurezza e della difesa nazionale;
               g) il divieto di effettuare la semplice  rivendita  di
          capacita'  di  circuiti  affittati  per  l'espletamento del
          servizio di telefonia vocale, come  definito  dall'art.  1,
          comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma
          2.
             5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
          deve  provvedersi  entro  i  novanta giorni successivi alla
          loro  presentazione  al  Ministero  delle  poste  e   delle
          telecomunicazioni.  Il  rifiuto  della  autorizzazione deve
          indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo  motivano.
          L'autorizzazione   e'   concessa   sulla  base  di  criteri
          oggettivi e non discriminatori.
             6. Entro il termine di cui al comma 5, puo' essere  data
          al  richiedente  comunicazione  di  un  nuovo  termine, non
          superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale   si   deve
          provvedere,  specificandone  le  ragioni  amministrative  o
          tecniche.
             7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza  che
          sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da
          parte  del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
          la domanda  di  rilascio  di  autorizzazione  si  considera
          accolta.
             8.  Le  prescrizioni  tecniche relative agli obblighi di
          cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle
          poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo".
             - Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490,  reca:  "Disposizioni
          attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
          comunicazioni  e  certificazioni  previste  dalla normativa
          antimafia".