Art. 4 Dichiarazione 1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato A. 2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.
Note agli articoli 4 e 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 3 (Offerta di servizi di telecomunicazioni). - 1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma l, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti. 2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonche' l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacita, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti: a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3; b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione; c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale; d) le prescrizioni tecniche riguardanti: 1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; 2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; 3) la compatibllita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni; e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza; f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale; g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacita' di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. 5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione e' concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. 6. Entro il termine di cui al comma 5, puo' essere data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche. 7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si considera accolta. 8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". - Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".