Art. 6 Documentazione a corredo della domanda 1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente documentazione: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, a rimborso degli oneri sostenuti. 2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacita' di circuiti affittati di cui all'art. 3, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire: l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonche' se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti commutati della rete; in quest'ultimo caso devono essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nulla-osta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego; trascorso tale termine, il nulla-osta si intende accordato. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. 3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 10 (Contributi). - 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti. 2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresi' tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica, nonche' le relative modalita' di versamento sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione. 4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle tetecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". - Per l'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, si rinvia alla nota riguardante gli articoli 4 e 5.