Art. 6
               Documentazione a corredo della domanda

  1.  Alla  domanda  di  autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere
acclusa la seguente documentazione:
a) iscrizione  alla  camera  di  commercio, industria, artigianato ed
   agricoltura  italiana  o  ad altro organismo equivalente nei Paesi
   SEE, laddove esistente;
b) dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di  notorieta'  conforme
   all'allegato  E  per  i  soggetti  per  i  quali  va  acquisita la
   documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
   1994, n. 490;
c) attestato   dell'avvenuto   versamento   del   contributo   o  dei
   contributi,  di  cui  all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo
   1995, n. 103, a rimborso degli oneri sostenuti.
  2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di
capacita'  di  circuiti affittati di cui all'art. 3, comma 4, lettera
g),  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del
servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma
3,  prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo
chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire:
l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi
dell'art.  2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo
e  dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonche' se queste
ultime  siano  attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti
commutati  della  rete;  in quest'ultimo caso devono essere forniti i
numeri  di  abbonato.  Il Ministero comunica entro sessanta giorni il
nulla-osta   all'avvio   del   servizio   ovvero   i  motivi  che  ne
giustifichino  il  diniego;  trascorso tale termine, il nulla-osta si
intende  accordato. Il termine e' interrotto per una sola volta se il
Ministero  richiede  chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre
nuovamente  dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.
  3.   Il  titolare  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  deve
comunicare  ogni  variazione  dell'elenco di cui al medesimo comma 2,
debitamente documentata.
 
          Note all'art. 6:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo
          1995, n.  103:
             "Art.  10  (Contributi).   -   1.   I   titolari   delle
          autorizzazioni  di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti
          a   versare   al   Ministero   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni,  al  momento del rilascio e del rinnovo,
          un contributo a rimborso degli oneri sostenuti.
             2. I titolari delle autorizzazioni di  cui  all'art.  3,
          comma  3, sono altresi' tenuti a versare al Ministero delle
          poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo per  le
          spese  dallo  stesso  sostenute  per  verifiche e controlli
          tecnici ed amministrativi.
             3.  I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal
          gestore della rete pubblica, nonche' le relative  modalita'
          di  versamento  sono fissati con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con   il
          Ministro  del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due
          anni secondo il tasso programmato di inflazione.
             4. I contributi  non  versati  sono  riscossi,  con  gli
          interessi  legali  maggiorati  del  tre per cento, mediante
          ruoli  formati  dal   Ministero   delle   poste   e   delle
          tetecomunicazioni,   ad   opera   dei  concessionari  della
          riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e  per
          la  riscossione  delle quote in essi inscritte si applicano
          le  disposizioni  contenute  nell'art.  67,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43".
             -  Per l'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103,
          si rinvia alla nota riguardante gli articoli 4 e 5.