Art. 7
                              Obblighi

  1.  Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli
4  e  5 nonche' quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma l,
lettera  a),  sono  comunicate entro trenta giorni al Ministero delle
poste  e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta
giorni,  puo',  motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni
riguardanti i servizi.
  2.   Il   soggetto   autorizzato   si  impegna  alla  tutela  della
riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso
in conformita' alla legislazione vigente.
  3.  Le  informazioni relative alle condizioni generali di fornitura
dei  servizi  debbono  essere  rese  pubbliche  e  comunque portate a
conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.