Art. 9
                             Limitazioni

  1.  Per  ragioni  di  ordine  o  di  interesse  pubblico, sicurezza
pubblica  e  difesa  nazionale,  il  Ministero  delle  poste  e delle
telecomunicazioni   puo'   disporre,   per   il   tempo  strettamente
necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui
all'art.  8,  comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.
  2.  Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito
dall'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
puo' rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso
di  impossibilita' tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal
caso  il  gestore  deve  darne contestuale comunicazione al Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni che decide motivamente entro
novanta giorni anche su reclamo degli interessati.
  3.  Avverso  i  provvedimenti  del  Ministero  delle  poste e delle
telecomunicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e' ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
 
          Note all'art. 9:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo
          1995, n.  103:
             "Art. 8 (Mezzi di tutela). - 1. In caso  di  rifiuto  da
          parte  del  gestore  della rete pubblica di interconnettere
          collegamenti  diretti  per  servizi  di  trattamento  delle
          informazioni  e  di  trasmissione  dati  a commutazione, e'
          ammesso  reclamo  al  Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  che decide entro novanta giorni. Analoga
          procedura  e'  consentita  nell'ipotesi  che  sia  eccepita
          l'onerosita   delle  condizioni  economiche  richieste  per
          l'interconnessione.
             2. I provvedimenti del Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  con  i quali non sono accolte richieste
          di accesso alla rete pubblica  di  telecomunicazioni  o  di
          affitto  di  collegamenti  diretti,  ed  i provvedimenti di
          mancato accoglimento dei reclami di cui al comma  1  devono
          essere motivati.
             3.  Avverso  i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5,
          all'art. 7, commi 1  e  2,  ed  al  comma  2  del  presente
          articolo  e'  ammesso  ricorso  al tribunale amministrativo
          regionale competente".
             - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato  D.Lgs.  17
          marzo 1995, n. 103:
             "Art.  4  (Interfacce tecniche ed omologazione). - 1. Le
          caratteristiche delle interfacce  tecniche  necessarie  per
          l'utilizzazione  delle  reti pubbliche di telecomunicazioni
          sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge
          28 marzo 1991, n. 109, adottato con  decreto  del  Ministro
          delle  poste  e  delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.
          314.
             2.   Le   apparecchiature   terminali   necessarie   per
          l'esercizio  dei  servizi  di  telecomunicazioni   di   cui
          all'art.  2, comma 1, devono essere omologate; si applicano
          le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed
          al relativo regolamento  di  attuazione,  adottato  con  il
          citato   decreto   del   Ministro   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni n. 314 del l992".