Art. 9 Limitazioni 1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti. 2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, puo' rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilita' tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati. 3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 8 (Mezzi di tutela). - 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, e' ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga procedura e' consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosita delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione. 2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati. 3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente". - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103: "Art. 4 (Interfacce tecniche ed omologazione). - 1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314. 2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del l992".