Art. 2. Comitato di coordinamento 1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale.". 2. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo le parole: "il comitato ha" e' inserita la parola: "altresi'".
Nota all'art. 2: - L'art. 6 del D.P.R. n. 527/1987 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), come modificato dal presente decreto, e' cosi' formulato: "Art. 6. - Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal presidente della giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato puo' essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal presidente della giunta provinciale. Il comitato ha altresi' il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia".