Art. 3. Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche 1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo. 2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Nota all'art. 3: - L'art. 241 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, e' cosi' formulato: "Art. 241 (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli). - 1. Le imprese di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo".