Art. 3.
           Disposizioni in materia di sistema informativo
                     e di attrezzature tecniche
  1.  Al  fine  di  garantire la necessaria uniformita' operativa per
quanto  concerne  le  funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica,
gli  uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano
le  procedure  del  sistema informativo automatizzato della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
i  protocolli  di  trasmissione  compatibili  con il medesimo sistema
informativo.
  2.  Le  attrezzature  tecniche per l'esecuzione delle operazioni di
revisione  effettuate  presso  gli  uffici delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
 
          Nota all'art. 3:
             - L'art. 241 del regolamento  di  esecuzione  del  nuovo
          codice  della  strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 241 (Attrezzature  delle  imprese  abilitate  alla
          revisione dei veicoli). - 1. Le imprese di cui all'art. 80,
          comma  8,  del  codice,  per  effettuare  la  revisione dei
          veicoli  immatricolati  nelle  province   individuate   dal
          Ministro   dei   trasporti,  al  fine  dell'affidamento  in
          concessione delle  revisioni  di  cui  al  comma  indicato,
          devono  essere  dotate  delle attrezzature e strumentazioni
          indicate nell'appendice X al presente titolo.
             2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c),  d),  e),
          f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od
          omologate   nel   tipo,   dalla  direzione  generale  della
          M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla  stessa  stabilite.
          Le  attrezzature  di  cui  ai punti h) ed l) della suddetta
          appendice    devono     essere     riconosciute     idonee,
          rispettivamente,   dall'Istituto  superiore  prevenzione  e
          sicurezza  lavoro  e  dall'ufficio  metrico  del  Ministero
          dell'industria, commercio ed artigianato.
             3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della
          M.C.T.C.  aggiorna con propri provvedimenti la normativa di
          cui  al presente articolo, in relazione all'evolversi della
          tecnologia relativa ai veicoli ed  alle  strumentazioni  ed
          attrezzature necessarie per il loro controllo".