Art. 4.
                        Rimborso degli oneri
               per l'esercizio delle funzioni delegate
  1. Dopo l'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre  1987,  n.  527,  come  introdotto  dall'art. 1 del presente
decreto, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  4-ter  .  - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle
province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n.  268,  per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art.
4-bis  del  presente  decreto,  al netto dei proventi derivanti dalle
operazioni  svolte  dagli  uffici  di  cui all'art. 1 che affluiscono
direttamente  alle  province,  e'  effettuata  con  cadenza triennale
mediante  intesa  tra  il  Governo  ed il presidente delle rispettive
giunte  provinciali,  tenendo  conto  di quanto stabilito dal comma 2
dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di
          attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
          Adige  in materia di finanza regionale e provinciale) e' il
          seguente:
             "Art. 14. - Per l'esercizio delle funzioni  delegate  di
          cui   all'art.  16  dello  statuto,  lo  Stato  provvede  a
          rimborsare la regione  e  le  province  delle  spese  dalle
          stesse  sostenute.  La relativa quantificazione e' disposta
          sulla base dei criteri  previsti  nelle  singole  norme  di
          delega,  ovvero  d'intesa  tra  il  Governo ed i presidenti
          delle rispettive giunte".
             - Il comma  2  dell'art.  34  della  legge  n.  724/1994
          (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza  pubblica)
          prevede che: "Le norme di attuazione per  il  completamento
          del  trasferimento  delle competenze previste dagli statuti
          di autonomia delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro
          il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno
          1995   dallo   Stato,   per   le  funzioni  da  trasferire,
          determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province
          autonome, sono poste a carico  degli  enti  interessati,  a
          condizione  che  il trasferimento venga completato entro il
          30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio
          organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di
          attuazione viene altresi'  delegato  alle  regioni  e  alle
          province  stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio
          delle funzioni amministrative che, esercitate dagli  uffici
          statali  soppressi,  residuano alla competenza dello Stato;
          al finanziamento  degli  oneri  necessari  per  l'esercizio
          delle  funzioni  delegate  provvedono gli enti interessati,
          avvalendosi a tal fine delle risorse che  sono  determinate
          di  intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di
          spesa per il bilancio dello Stato".