Art. 4. Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate 1. Dopo l'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-ter . - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4-bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente delle rispettive giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e' il seguente: "Art. 14. - Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte". - Il comma 2 dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: "Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato".