Art. 5.
Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e
   di definizione di procedimenti amministrativi.
  1.  Le  province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni
immobili  e  nei  rapporti  relativi  agli stessi beni immobili dello
Stato  che  alla  data  del  31  dicembre  1995  sono  utilizzati per
l'espletamento  delle funzioni tecnico amministrative delegate con il
presente  decreto.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
7,  8,  secondo  e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
  2. Le province suddette subentrano nella proprieta' di beni mobili,
arredi  e  attrezzature  di  pertinenza degli uffici trasferiti. Alla
consegna  dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i
rappresentanti  del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione
mediante   apposito   verbale   redatto   con   l'intervento   di  un
rappresentante della provincia territorialmente competente.
  3.  Le  province  suddette  subentrano,  altresi', al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  per  il  rispettivo territorio, nei
contratti  in  essere  per  la  fornitura dei servizi di trasmissione
dati.
  4.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano,
in   quanto   compatibili,   anche   con  riferimento  alle  funzioni
amministrative   delegate   con  il  presente  decreto,  intendendosi
sostituiti  sia  il  termine  di  cui  all'art. 13 sia la data del 31
dicembre  1988  di  cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati
con la data del 1 gennaio 1996.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  degli  articoli  7,  8  e 11 del D.P.R. n.
          115/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  trasferimento   alle
          province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
          e patrimoniali dello Stato e della regione) e' il seguente:
             "Art.  7.  -  Il  trasferimento  dei  beni  con tutte le
          pertinenze, accessori, oneri  e  pesi  inerenti,  ha  luogo
          nello  stato  di  fatto e di diritto in cui essi si trovano
          alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla
          data della consegna per quanto riguarda le opere  in  corso
          di  realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate,
          restando peraltro a carico dello Stato o della  regione  la
          definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque
          insorte in ordine ai beni trasferiti.
             I  proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni
          trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
             "Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I  del  presente
          decreto,  sono  trasferiti  alle  province  di  Trento e di
          Bolzano i  beni  dello  Stato  appartenenti  alle  seguenti
          categorie:
               a)  beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale
          e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un
          interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
               b)  gli  edifici  destinati  ad  alloggi  economici  e
          popolari di proprieta'  dello  Stato,  ad  eccezione  degli
          alloggi  la cui concessione sia essenzialmente condizionata
          alla prestazione in loco di un determinato servizio  presso
          pubbliche  amministrazioni  ovvero  che  si  trovano  negli
          stessi immobili  nei  quali  hanno  sede  uffici,  comandi,
          reparti  o  servizi delle amministrazioni predette. Restano
          salvi in ogni caso i  diritti  che  possono  derivare  agli
          assegnatari  degli alloggi trasferiti i quali, alla data di
          entrata in  vigore  delle  presenti  norme,  abbiano  fatto
          richiesta  di  cessione  in proprieta' ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.   2,  e
          successive modificazioni;
               c)  beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli,
          rocce nude ed altri improduttivi;
               d)  beni  relativi  a  comunicazioni  e  trasporti  di
          interesse locale o provinciale;
               e) il demanio idrico, con esclusione dei fiumi Adige e
          Drava,  nei  tratti classificati di 1a e 2a categoria e del
          fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le  pertinenze,
          i  ghiacciai  e laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le
          opere  di  bonifica  valliva  e  montana,   le   opere   di
          sistemazione  idraulico-forestale  dei  bacini montani e le
          opere idrauliche, fermo restando il regime  previsto  dalle
          norme in vigore per le grandi derivazioni;
               f)    beni   dello   Stato   inerenti   alle   materie
          dell'assistenza e beneficenza pubblica  e  delle  attivita'
          sportive   e   ricreative   con   i  relativi  impianti  ed
          attrezzature;
               g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
             I beni di cui al comma  precedente  saranno  individuati
          mediante  elenchi  descrittivi che saranno formati d'intesa
          tra le competenti amministrazioni statali  e  la  provincia
          interessata,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del
          presente decreto.
             Le  intendenze  di  finanza  di  Trento  e  di  Bolzano,
          ciascuna   per   il   territorio  di  sua  competenza,  con
          l'intervento  dei  rappresentanti   delle   amministrazioni
          statali   interessate,  provvederanno  alla  consegna  alle
          province  dei  predetti  beni.  I   verbali   di   consegna
          costituiscono  titolo  per  l'intavolazione  e  la  voltura
          catastale, a favore  delle  province,  dei  beni  medesimi.
          L'intavolazione  e la voltura saranno effettuate a cura dei
          presidenti delle giunte provinciali.
             Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche
          ai beni di cui al presente articolo".
             "Art. 11. - I beni da trasferire alle province  che  non
          siano  stati  inclusi  negli  elenchi  allegati al presente
          decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente
          art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi
          con le modalita' previste al  secondo  comma  dello  stesso
          articolo.
             Si  applicheranno  altresi'  le disposizioni del terzo e
          del quarto comma del predetto art. 8".
             - Gli articoli 13 e 14 del  citato  D.P.R.  n.  527/1987
          sono cosi' formulati:
             "Art 13. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato
          provvedono   a   consegnare,  con  elenchi  descrittivi,  a
          ciascuna provincia interessata,  gli  atti  concernenti  le
          funzioni amministrative trasferite o delegate alle province
          e  relativi  ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione
          per quelli disciplinati dall'art.  14,  ovvero  relativi  a
          questioni  o  disposizioni  di massima, inerenti alle dette
          funzioni".
             "Art.   14.   -   La   definizione   dei    procedimenti
          amministrativi  che hanno comportato assunzione di impegni,
          ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          nonche'  per  le linee ferroviarie in concessione, entro la
          data di cui al comma 3 dell'art. 2,  rimane  di  competenza
          degli  organi statali. Rimane parimenti di competenza degli
          organi  dello  Stato,  con  oneri  a  carico  del  bilancio
          statale,  la  liquidazione  delle  ulteriori  annualita' di
          spese pluriennali a carico di esercizi successivi a  quelli
          in  corso,  qualora l'impegno sia stato assunto nei termini
          di cui al presente comma.
             Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1988, di
          competenza  degli  organi  statali   la   definizione   dei
          provvedimenti  che  trovano  il loro finanziamento in somme
          mantenute nel conto dei  residui  ai  termini  del  secondo
          comma  dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923,
          n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7  agosto
          1982,  n.  526,  o  di altre disposizioni che ad esso fanno
          riferimento, ovvero in forza di particolari norme".