Art. 5. Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi. 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. 2. Le province suddette subentrano nella proprieta' di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente. 3. Le province suddette subentrano, altresi', al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1 gennaio 1996.
Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 7, 8 e 11 del D.P.R. n. 115/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) e' il seguente: "Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna". "Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie: a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale; b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni; c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi; d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale; e) il demanio idrico, con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di 1a e 2a categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni; f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature; g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica. I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali. Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo". "Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso articolo. Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8". - Gli articoli 13 e 14 del citato D.P.R. n. 527/1987 sono cosi' formulati: "Art 13. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni". "Art. 14. - La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma. Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme".