Art. 6.
              Norme transitorie in materia di personale
  1.  Il  personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data
del 1 gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della
motorizzazione  di  Trento,  in  posizione  di  comando, ha diritto a
transitare  nei  ruoli  della provincia di Trento, nel rispetto dello
stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando
la  relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del
personale  trasferito.  Ove non eserciti tale diritto, rientra presso
l'ente di appartenenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 settembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  CARAVALE,  Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  GAMBINO,  Ministro  delle  poste  e
                                  delle telecomunicazioni
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO