Art. 13. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995. 2. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996. 3. Le disponibilita' del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonche' quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.