Art. 19.
               Informatizzazione dei servizi marittimi
  1.   Per   la  realizzazione  del  piano  triennale  1995-1997  per
l'informatica  del  settore  navigazione  marittima del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonche' del sistema di governo e della
rete  di telecomunicazione, e' autorizzata, ad integrazione dei fondi
esistenti  sui  capitoli  1113 e 7100 dello stato di previsione dello
stesso  Ministero,  l'ulteriore  spesa  di  lire  22.000  milioni per
ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100
del medesimo stato di previsione.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando  parzialmente  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  di cui alla tabella A allegata alla
legge 23 dicembre 1994, n. 725.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.