Art. 19. Informatizzazione dei servizi marittimi 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, e' autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.