Art. 11.
                        Controlli e verifiche
  1. Alla scadenza  dei  termini  prescritti  per  ciascun  obiettivo
descritto  nell'accordo,  il  responsabile del procedimento riferisce
sullo stato  di  attuazione  all'Unita'  di  coordinamento,  inviando
contestualmente  copia  del  referto  all'amministrazione  od ente di
appartenenza per l'eventuale erogazione dei  correlati  contributi  e
per l'assolvimento degli eventuali adempimenti di competenza.
  2. La relazione deve contenere:
    a)  l'attestazione  del raggiungimento dell'obiettivo programmato
in termini di quantita', qualita', e valore, ovvero i motivi che  non
l'hanno consentito;
    b)  l'indicazione  di  ogni  eventuale  ostacolo amministrativo o
tecnico alla realizzazione del programma secondo le modalita'  ed  il
cronogramma  previsto  nell'accordo,  nonche' l'eventuale proposta di
iniziative da assumere al fine di superare l'ostacolo medesimo.
  3. La vigilanza ed il controllo sull'esatta, completa e  tempestiva
realizzazione  delle  iniziative  di  cui  all'art. 2 sono esercitati
secondo le  competenze  e  le  procedure  in  vigore  nell'ambito  di
ciascuna amministrazione ed ente partecipante.
  4.  L'Unita'  preposta al coordinamento puo' disporre ed effettuare
in ogni momento accertamenti diretti, anche a mezzo di  verifiche  ed
ispezioni,  in  ordine  allo  stato  di  attuazione  dell'accordo  di
programma sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti.