Art. 12. Inadempienze 1. Qualora dalle attivita' di referto, verifica e controllo di cui ai precedenti articoli emergano inadempimenti o ritardi rispetto agli impegni assunti con l'accordo di programma, l'Unita' preposta al coordinamento invita il soggetto partecipante al quale il ritardo e' imputabile ad assicurare la rimozione degli ostacoli al pieno adempimento entro un termine prefissato, ed indica, ove occorra, le modalita' delle attivita' di cui e' chiesto il compimento. Il soggetto o i soggetti interessati sono tenuti a far conoscere, entro il termine prefissato, all'Unita' di coordinamento le iniziative assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti. 2. In caso di ulteriore inottemperanza o mancato adeguamento alle modalita' operative prescritte, l'Unita' di coordinamento puo' stabilire la sospensione del programma e proporre la ridefinizione dell'accordo con conseguente, eventuale, riassegnazione dei fondi.