Art. 12.
                            Inadempienze
  1. Qualora dalle attivita' di referto, verifica e controllo di  cui
ai precedenti articoli emergano inadempimenti o ritardi rispetto agli
impegni  assunti  con  l'accordo  di  programma, l'Unita' preposta al
coordinamento invita il soggetto partecipante al quale il ritardo  e'
imputabile  ad  assicurare  la  rimozione  degli  ostacoli  al  pieno
adempimento entro un termine prefissato, ed indica, ove  occorra,  le
modalita'  delle  attivita'  di  cui  e'  chiesto  il  compimento. Il
soggetto o i soggetti interessati sono tenuti a far conoscere,  entro
il  termine  prefissato,  all'Unita'  di  coordinamento le iniziative
assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti.
  2. In caso di ulteriore inottemperanza o mancato  adeguamento  alle
modalita'   operative  prescritte,  l'Unita'  di  coordinamento  puo'
stabilire la sospensione del programma e  proporre  la  ridefinizione
dell'accordo con conseguente, eventuale, riassegnazione dei fondi.