Art. 13.
              Modificazioni e integrazioni dell'accordo
  1.  Le  eventuali  modificazioni  nell'oggetto  o   nei   contenuti
dell'accordo di programma sono apportate, previo consenso unanime dei
partecipanti, su proposta delle Unita' di coordinamento, solo qualora
intervengano circostanze obiettive, indipendenti dalla volonta' delle
parti,  che  rendano  del  tutto o in parte impossibile o inopportuna
l'attuazione di uno degli obiettivi previsti.
  2. L'accordo di programma  puo'  essere  integrato  sulla  base  di
ulteriori   obiettivi  definibili  entro  il  medesimo  programma  di
ricerca, purche' sia assicurata la  relativa  copertura  finanziaria,
alla  quale possono concorrere le eventuali risorse recuperate con la
ridefinizione degli interventi di cui al precedente art. 12.