Art. 13. Modificazioni e integrazioni dell'accordo 1. Le eventuali modificazioni nell'oggetto o nei contenuti dell'accordo di programma sono apportate, previo consenso unanime dei partecipanti, su proposta delle Unita' di coordinamento, solo qualora intervengano circostanze obiettive, indipendenti dalla volonta' delle parti, che rendano del tutto o in parte impossibile o inopportuna l'attuazione di uno degli obiettivi previsti. 2. L'accordo di programma puo' essere integrato sulla base di ulteriori obiettivi definibili entro il medesimo programma di ricerca, purche' sia assicurata la relativa copertura finanziaria, alla quale possono concorrere le eventuali risorse recuperate con la ridefinizione degli interventi di cui al precedente art. 12.