Art. 15. Norma transitoria 1. Sono fatti salvi gli accordi di programma gia' stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la relativa spesa sia finanziata a carico totale o parziale dei fondi comunitari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 giugno 1995 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1995 Registro n. 1 Universita', foglio n. 147