Art. 15.
                          Norma transitoria
  1. Sono fatti salvi gli accordi di programma gia'  stipulati  prima
dell'entrata  in vigore del presente regolamento, qualora la relativa
spesa sia finanziata a carico totale o parziale dei fondi comunitari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 giugno 1995
                                    Il Ministro dell'universita'
                            e della ricerca scientifica e tecnologica
                                             SALVINI
Il Ministro del tesoro
          DINI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1995
  Registro n. 1 Universita', foglio n. 147