Art. 2. Definizione dell'accordo 1. Per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con piu' amministrazioni dello Stato, universita' enti pubblici e privati, ed altri soggetti interessati, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, promuove la stipulazione di specifici accordi di programma volti alla coordinata attuazione delle azioni e delle iniziative che i singoli soggetti partecipanti s'impegnano a svolgere. 2. L'accordo attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, definisce le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi e inadempienze, l'eventuale revoca - totale o parziale - dei finanziamenti, nonche' l'attuazione di procedure sostitutive.