Art. 2.
                      Definizione dell'accordo
  1. Per la definizione di iniziative di ricerca di comune  interesse
con  piu'  amministrazioni  dello  Stato, universita' enti pubblici e
privati, ed altri soggetti interessati, il Ministro  dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, di seguito denominato
Ministro, promuove la stipulazione di specifici accordi di  programma
volti  alla coordinata attuazione delle azioni e delle iniziative che
i singoli soggetti partecipanti s'impegnano a svolgere.
  2. L'accordo attua il  coordinamento  delle  azioni  di  rispettiva
competenza, definisce le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna
amministrazione  partecipante,  il  controllo  dell'attuazione  degli
interventi, la verifica del rispetto  delle  condizioni  fissate,  la
individuazione  di  eventuali  ritardi  e  inadempienze,  l'eventuale
revoca - totale o parziale - dei finanziamenti, nonche'  l'attuazione
di procedure sostitutive.