Art. 4. Soggetti partecipanti all'accordo e successive adesioni 1. Possono partecipare alla formazione dell'accordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero: a) le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; b) le universita', gli istituti universitari e i loro consorzi; c) le regioni; d) gli enti locali; e) gli enti e le societa' di ricerca, pubblici e privati; f) gli enti di gestione dei parchi scientifici e tecnologici; g) le imprese. 2. Nel caso di una pluralita' di imprese interessate, ove la loro simultanea compartecipazione non possa aver luogo, le imprese che possono partecipare all'accordo sono individuate secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni. 3. Altri soggetti od organi possono aderire all'accordo di programma successivamente alla sua sottoscrizione, previo consenso unanime dei partecipanti e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso.