Art. 4.
                  Soggetti partecipanti all'accordo
                        e successive adesioni
  1.  Possono  partecipare  alla  formazione  dell'accordo   con   il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato Ministero:
    a) le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;
    b) le universita', gli istituti universitari e i loro consorzi;
    c) le regioni;
    d) gli enti locali;
    e) gli enti e le societa' di ricerca, pubblici e privati;
    f) gli enti di gestione dei parchi scientifici e tecnologici;
    g) le imprese.
  2.  Nel  caso di una pluralita' di imprese interessate, ove la loro
simultanea compartecipazione non possa aver  luogo,  le  imprese  che
possono partecipare all'accordo sono individuate secondo le procedure
previste dalle vigenti disposizioni.
  3.   Altri  soggetti  od  organi  possono  aderire  all'accordo  di
programma successivamente alla sua  sottoscrizione,  previo  consenso
unanime  dei  partecipanti  e  nel  rispetto di tutte le disposizioni
contenute nell'accordo stesso.