Art. 5.
                        Oggetto dell'accordo
  1. L'accordo provvede alla definizione:
    a) dei programmi di ricerca  da  attivare  per  il  conseguimento
degli obiettivi prefissati;
    b)  degli  specifici  obiettivi  di ricerca intermedi e finali da
conseguire.
  2. A tal fine l'accordo determina:
    a) le azioni che le amministrazioni pubbliche,  direttamente  per
quanto  di  loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di
vigilanza e controllo,  s'impegnano  a  svolgere  per  accelerare  le
procedure concernenti la realizzazione dei progetti di ricerca;
    b)  le  procedure ed i criteri di selezione per l'inserimento dei
singoli interventi nell'accordo di programma;
    c) i singoli interventi individuati per soggetti ed organi che ne
sono responsabili;
    d) la data di avvio degli  interventi  ed  il  cronogramma  delle
attivita';
    e)  il  fabbisogno  finanziario  anche  pluriennale, distinto per
esercizi finanziari;
    f) i tempi di attuazione delle azioni amministrative;
    g) gli strumenti  amministrativi  (ivi  compreso  l'esercizio  di
poteri   sostitutivi  e  gli  atti  di  revoca)  o  contrattuali  che
facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'accordo;
    h) le risorse finanziarie e strutturali che ciascun  partecipante
si impegna a impiegare, con l'indicazione delle relative modalita';
    i)  le  iniziative  occorrenti  per  l'acquisizione  di eventuali
contributi da parte di altri enti, nazionali ed  internazionali,  sui
programmi oggetto dell'accordo;
    l)  le  eventuali  iniziative  finanziate  su  fondi  strutturali
provenienti dalla commissione UE o da altri organismi internazionali;
    m) i modi per la verifica dell'attuazione dei singoli  interventi
da  riferire  periodicamente  all'Unita'  di  coordinamento istituita
presso il Ministero, secondo le  previsioni  ed  i  compiti  ad  essa
affidati negli accordi.