Art. 5. Oggetto dell'accordo 1. L'accordo provvede alla definizione: a) dei programmi di ricerca da attivare per il conseguimento degli obiettivi prefissati; b) degli specifici obiettivi di ricerca intermedi e finali da conseguire. 2. A tal fine l'accordo determina: a) le azioni che le amministrazioni pubbliche, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di vigilanza e controllo, s'impegnano a svolgere per accelerare le procedure concernenti la realizzazione dei progetti di ricerca; b) le procedure ed i criteri di selezione per l'inserimento dei singoli interventi nell'accordo di programma; c) i singoli interventi individuati per soggetti ed organi che ne sono responsabili; d) la data di avvio degli interventi ed il cronogramma delle attivita'; e) il fabbisogno finanziario anche pluriennale, distinto per esercizi finanziari; f) i tempi di attuazione delle azioni amministrative; g) gli strumenti amministrativi (ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca) o contrattuali che facilitino l'attivazione e la realizzazione dell'accordo; h) le risorse finanziarie e strutturali che ciascun partecipante si impegna a impiegare, con l'indicazione delle relative modalita'; i) le iniziative occorrenti per l'acquisizione di eventuali contributi da parte di altri enti, nazionali ed internazionali, sui programmi oggetto dell'accordo; l) le eventuali iniziative finanziate su fondi strutturali provenienti dalla commissione UE o da altri organismi internazionali; m) i modi per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi da riferire periodicamente all'Unita' di coordinamento istituita presso il Ministero, secondo le previsioni ed i compiti ad essa affidati negli accordi.