Art. 7. Attuazione dell'accordo 1. I soggetti partecipanti all'accordo di programma s'impegnano a: a) curare puntualmente tutti gli adempimenti di ordine tecnico, amministrativo e procedurale onde assicurare alle iniziative di cui all'art. 1 tempi rapidi di avvio, di completamento, di attuazione, ivi compresi quelli derivanti da necessita' di pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni e quant'altro possa costituire presupposto o condizione perche' le iniziative stesse siano portate a compimento; b) fare ricorso agli strumenti amministrativi - ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi e gli atti di revoca - o contrattuali che facilitino la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1; c) attuare, per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e con l'unita' di coordinamento da istituirsi presso il Ministero.