Art. 7.
                       Attuazione dell'accordo
  1. I soggetti partecipanti all'accordo di programma s'impegnano a:
    a) curare puntualmente tutti gli adempimenti di  ordine  tecnico,
amministrativo  e  procedurale onde assicurare alle iniziative di cui
all'art. 1 tempi rapidi di avvio, di  completamento,  di  attuazione,
ivi  compresi  quelli  derivanti da necessita' di pareri, nulla osta,
permessi, autorizzazioni e quant'altro possa costituire presupposto o
condizione perche' le iniziative stesse siano portate a compimento;
    b) fare ricorso agli  strumenti  amministrativi  -  ivi  compreso
l'esercizio   di  poteri  sostitutivi  e  gli  atti  di  revoca  -  o
contrattuali che facilitino la realizzazione delle iniziative di  cui
all'art. 1;
    c)  attuare,  per  il conseguimento degli obiettivi dell'accordo,
una piena e costante  collaborazione  tra  loro  e  con  l'unita'  di
coordinamento da istituirsi presso il Ministero.