Art. 8. Responsabile del procedimento 1. Per ciascun obiettivo o programma di ricerca e' individuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il responsabile del procedimento all'interno di ciascuna amministrazione ed ente partecipante. Nello stesso termine, la designazione del responsabile del procedimento e' comunicata all'Unita' preposta al coordinamento di cui al successivo art. 9 ed agli altri partecipanti all'accordo. 2. Il responsabile del procedimento ha il compito: a) di seguire la realizzazione del programma di promuovere ogni ulteriore fase necessaria per la sua completa attuazione; b) di fornire, di propria iniziativa o su richiesta, all'Unita' preposta al coordinamento, di cui al successivo art. 9, ogni informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del programma. 3. Per la gestione dei fondi occorrenti possono essere disposte aperture di credito a favore di un unico funzionario delegato, da individuarsi tra i dipendenti di una delle amministrazioni statali partecipanti al programma, che rendera' il conto ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Note all'art. 8: - L'art. 80 (come sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62) e l'art. 81 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) cosi' recitano: "Art. 80. - Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione". "Art. 81. - I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato". - Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343), 336 e 337 di tale decreto: "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime. 2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo girono successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno. 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 5. I rendiconti vengono corredati: a) degli ordinativi estinti; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni". Art. 336. - Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stesssa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale. Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille. La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalita', le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro". La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato e' stata elevata da ultimo, di mille volte dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti disposti dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 (duecentoquaranta volte). La misura attuale della sanzione e' quindi "non maggiore di lire un milione".