Art. 8.
                    Responsabile del procedimento
  1. Per ciascun obiettivo o programma  di  ricerca  e'  individuato,
entro   trenta   giorni   dalla   sottoscrizione   dell'accordo,   il
responsabile del procedimento all'interno di ciascuna amministrazione
ed ente partecipante.  Nello  stesso  termine,  la  designazione  del
responsabile  del  procedimento  e' comunicata all'Unita' preposta al
coordinamento di cui al successivo art. 9 ed agli altri  partecipanti
all'accordo.
  2. Il responsabile del procedimento ha il compito:
    a)  di  seguire la realizzazione del programma di promuovere ogni
ulteriore fase necessaria per la sua completa attuazione;
    b) di fornire, di propria iniziativa o su  richiesta,  all'Unita'
preposta  al  coordinamento,  di  cui  al  successivo  art.  9,  ogni
informazione necessaria ed opportuna sullo stato di realizzazione del
programma.
  3. Per la gestione dei fondi  occorrenti  possono  essere  disposte
aperture  di  credito  a  favore di un unico funzionario delegato, da
individuarsi tra i dipendenti di una  delle  amministrazioni  statali
partecipanti  al  programma,  che  rendera'  il  conto ai sensi degli
articoli 80 e 81 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e degli
articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
          Note all'art. 8:
             - L'art. 80 (come sostituito dall'art. 1 della  legge  1
          marzo 1964, n. 62) e l'art. 81 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato) cosi' recitano:
             "Art. 80. - Entro il primo giorno non festivo  del  mese
          di  ottobre  il  Ministro per il bilancio fa la esposizione
          economico-finanziaria  e  il   Ministro   per   il   tesoro
          l'esposizione relativa al bilancio di previsione".
             "Art.  81.  - I funzionari amministrativi, incaricati di
          assumere impegni e di  disporre  pagamenti,  i  capi  delle
          ragionerie  delle amministrazioni centrali e i funzionari a
          favore dei  quali  vengono  disposte  aperture  di  credito
          debbono    rispondere   dei   danni   che   derivino   alla
          amministrazione per  loro  colpa  o  negligenza  o  per  la
          inosservanza  degli  obblighi loro demandati nell'esercizio
          delle funzioni ad essi attribuite.
             La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per
          effetto della registrazione o dell'applicazione  del  visto
          da  parte  della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui
          titoli di spesa.
             Gli ordinatori secondari di spese  pagabili  in  base  a
          ruoli  e  ogni  altro  funzionario  ordinatore  di  spese e
          pagamenti, sono personalmente  responsabili  dell'esattezza
          della  liquidazione  delle  spese  e dei relativi ordini di
          pagamento, come pure  della  regolarita'  dei  documenti  e
          degli atti presentati dai creditori.
             Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi
          quelli  dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui
          e' commesso il riscontro e la verificazione delle  casse  e
          dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per
          loro colpa o negligenza perduti dallo Stato".
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  concerne  il  regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come
          sostituito,  da  ultimo,  dall'art.  1  del D.P.R. 6 luglio
          1993, n. 343), 336 e 337 di tale decreto:
             "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle  somme
          erogate,  alle  scadenze  previste  dagli  articoli 60 e 61
          della legge, provvedono i funzionari delegati in carica  al
          momento delle scadenze medesime.
             2.  I  rendiconti  sono  presentati  all'Amministrazione
          centrale  o  agli  uffici   periferici,   cui   spetta   di
          esercitarne  il  riscontro, entro il venticinquesimo girono
          successivo al periodo cui si riferisce ciascun  rendiconto.
          Per  le  prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
          giorno.
             3. I  rendiconti  devono  essere  distinti  per  ciascun
          capitolo  del  bilancio  e devono dimostrare le aperture di
          credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente  per
          residui  e competenza e separatamente per somme prelevabili
          direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento  a
          terzi.
             4.  Per le somme prelevate direttamente deve essere data
          a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
             5. I rendiconti vengono corredati:
               a) degli ordinativi estinti;
               b) delle quietanze di entrata  di  cui  al  successivo
          art. 495 ed all'art. 61 della legge;
               c)  di  tutti  i documenti necessari a giustificare la
          regolarita' delle varie erogazioni".
             Art. 336.  -  Ove  si  tratti  di  spese  che  ricorrono
          periodicamente,   le  somme  che  il  funzionario  delegato
          giustifichi di aver pagato con quelle da lui  prelevate  in
          proprio   dall'apertura   di   credito   possono   venirgli
          rimborsate  con   ordinativo   diretto   a   reintegrazione
          dell'apertura  stesssa,  sino  all'ultimo periodo dell'anno
          nel quale ha luogo il saldo finale.
             Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei
          termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio'  non
          dipenda  da  forza  maggiore,  a  coloro  che sono tenuti a
          presentarli   puo'   applicarsi   indipendentemente   dagli
          eventuali  provvedimenti  disciplinari e dal giudizio della
          Corte dei conti ai termini dell'art. 83  della  legge,  una
          pena pecuniaria non maggiore di lire mille.
             La   pena  e'  inflitta  con  decreto  emesso  dal  capo
          dell'amministrazione centrale.
             Il decreto deve essere registrato alla Corte  dei  conti
          ed  eseguito  mediante ritenuta in via amministrativa sulle
          competenze dei funzionari.
             Dei    decreti    emessi   per   dette   penalita',   le
          amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
          generale del tesoro".
             La pena pecuniaria prevista nel  primo  comma  dell'art.
          337  soprariportato  e'  stata  elevata da ultimo, di mille
          volte dall'art.    20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  20  aprile 1994, n.   367, con assorbimento dei
          precedenti aumenti disposti dalla legge 10  dicembre  1953,
          n.  936 (sessanta volte) e dal decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 (duecentoquaranta volte).
          La misura attuale della sanzione e' quindi "non maggiore di
          lire un milione".