Art. 9.
                       Unita' di coordinamento
  1. Per il coordinamento delle attivita' finalizzate  all'attuazione
dell'accordo  di  programma,  il  Ministro  istituisce,  con  proprio
decreto, una apposita struttura a carattere  transitorio,  denominata
"Unita'  di  coordinamento",  determinandone  la  composizione  tra i
dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
dello Stato, nonche' le relative competenze.