Art. 9. Unita' di coordinamento 1. Per il coordinamento delle attivita' finalizzate all'attuazione dell'accordo di programma, il Ministro istituisce, con proprio decreto, una apposita struttura a carattere transitorio, denominata "Unita' di coordinamento", determinandone la composizione tra i dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonche' le relative competenze.