Art. 4.
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2
e'  consentita  in  conformita'  alla prescrizione medica che riporti
sulla  ricetta  il  numero  delle  confezioni  occorrenti  ovvero  la
congiunta  indicazione  della posologia e della durata della terapia,
che  non puo' essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero
di  confezioni  superiore  all'unita'  esclude la ripetibilita' della
ricetta  e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti.
In  mancanza  delle citate indicazioni la ripetibilita' della vendita
e'  consentita  per  non  piu'  di  cinque  volte  in  un periodo non
superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza
presentazione   di   ricetta   medica   e'   soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma da lire centocinquantamila
a  lire  novecentomila.  Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in
cui  il  medicinale  sia  stato  dispensato in casi di necessita', di
urgenza  e di impossibilita' di reperire un medico e a condizione che
sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista
che  viola  il  disposto  del  comma  3 o non appone sulle ricette il
timbro  attestante  la vendita del prodotto e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
seicentomila.".
  2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992,  n.  539,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
  seguente:
" 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1
hanno  validita' limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal
farmacista  che  e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le
consegni  all'autorita'  competente  per rimborso del prezzo a carico
del Servizio sanitario nazionale.".
  3. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, le parole: "sia conservata copia di tutte
le ricette e" sono soppresse.
  4.  All'articolo  38, comma quarto, del regolamento per il servizio
farmaceutico  approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le  parole:  "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni  copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "I  farmacisti  debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili".
  5.  Il  comma  3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  In  caso  di  vendita  o  di  detenzione  per  la vendita di
specialita'  medicinali  per  le quali sono intervenuti provvedimenti
del Ministero della sanita', di sospensione o di revoca, e' applicata
la   sanzione   amministrativa   da   lire   cinquecentomila  a  lire
unmilionecinquecentomila.".
  6.  Il  comma  4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:
  " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire
un  milione  a  lire  tre  milioni  qualora  nel  corso di un anno si
ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.".
  7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
29  maggio  1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono
soppresse.
  8.  Qualora  il  farmacista  venda,  per  piu'  di  tre  volte,  un
medicinale  disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su
presentazione   di   ricette   prive   di   validita',  ovvero  senza
presentazione   di   ricetta   di  un  centro  medico  specializzato,
l'autorita' amministrativa competente puo' disporre l'applicazione di
una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso
di  recidiva,  l'autorita' amministrativa competente puo' disporre la
chiusura  della  farmacia  per un periodo da quindici a trenta giorni
ovvero  l'applicazione  di  una  sanzione  pecuniaria  da lire trenta
milioni  a  lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della
farmacia  determini  il  venir  meno  del  servizio  di  farmacia sul
territorio   l'autorita'   amministrativa  competente  puo'  disporre
unicamente  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria.  Il  secondo
periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
sono abrogati.