Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire  6  milioni  per
l'anno  1996  ed  in  lire  15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.