(Accordo-art. I)
  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E 
                             LA ROMANIA 
Il Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  di  Romania  (in
seguito denominati "Le Parti") 
CONSIDERANDO i legami di amicizia gia' esistenti fra di essi; 
CONVINTI dell'importanza che puo' avere lo sviluppo  delle  relazioni
turistiche, sia per le rispettive economie che  per  una  maggiore  e
profonda conoscenza fra i due popoli; 
CONSAPEVOLI che il turismo, in  ragione  della  sua  dinamica  socio-
culturale ed  economica,  costituisce  un  eccellente  strumento  per
promuovere lo sviluppo economico, la  comprensione,  la  volonta'  di
rafforzare le relazioni fra i popoli; 
DESIDERANDO intraprendere una piu' stretta collaborazione nel settore
del turismo  affinche'  dalla  stessa  derivi  il  maggior  beneficio
possibile,  anche  in  attuazione  dei   principi   contenuti   nelle
raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il turismo e
i viaggi internazionali svoltasi a Roma nel 1963; 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                          UFFICI TURISTICI 
In  conformita'  alla  legislazione  interna,  ciascuna  delle  Parti
Contraenti potra' istituire e mantenere Uffici di rappresentanza  nel
territorio dell'altra Parte contraente, con il compito di  promuovere
l'interscambio turistico, con esclusione  di  qualsiasi  attivita'  a
carattere commerciale. 
Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione  ed  il
funzionamento di detti Uffici.