(Accordo-art. II)
                             ARTICOLO II 
                            FACILITAZIONI 
Le Parti contraenti si adopereranno per  facilitare  e  semplificare,
per quanto possibile, le formalita' da applicarsi per  l'ingresso  ed
il reingresso dei turisti di  entrambi  gli  Stati,  in  applicazione
delle  disposizioni  previste  dall'Accordo  tra  il  Governo   della
Repubblica Italiana e il Governo  di  Romania  in  materia  di  visti
firmato a Bucarest il 23 luglio 1991. 
Nel  rispetto  della  propria  legislazione  interna,  le  Parti   si
adopereranno  per  facilitare  l'esportazione  e  l'importazione   di
documentazione e di materiale pubblicitario di natura turistica.