(Accordo-art. III)
                            ARTICOLO III 
      SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE 
Le Parti nel rispetto delle  proprie  legislazioni,  agevoleranno  ed
incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come
ad  esempio  agenzie  di   viaggio,   operatori   turistici,   catene
alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee,  allo
scopo di incrementare l'interscambio turistico tra i due Paesi.