(Accordo-art. IV)
                             ARTICOLO IV 
          INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI 
Al fine di migliorare la conoscenza dell'industria turistica dei  due
Paesi e di scambiare consulenze e  trasferimento  di  tecnologie,  le
Parti  programmeranno  un  calendario  annuale  di  visite   tecniche
contenente obiettivi specifici, profili professionali  del  personale
specializzato,  itinerari  delle  visite   ed   eventuale   materiale
necessario. 
Il risultato di tali consulenze si riassumera' in  documenti  tecnici
che individuino i settori nei quali si ritiene opportuno realizzare i
programmi di  intervento,  nonche'  le  linee,  gli  obiettivi  e  le
modalita' dell'intervento medesimo. 
Al fine di offrire il massimo sostegno ai progetti  da  inserire  nei
programmi di intervento cosi' delineati, le Parti potranno costituire
una Banca Dati per le informazioni alle imprese, circa l'opportunita'
e la convenienza degli investimenti.