(Accordo-art. VI)
                             ARTICOLO VI 
         SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE 
Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su: 
a) le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo; 
b) la legislazione vigente per la  regolamentazione  delle  attivita'
turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali
e culturali di interesse turistico. 
Le  Parti  si  adopereranno  per  migliorare  l'affidabilita'  e   la
compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi; 
Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul  volume
e le caratteristiche del reale potenziale del  mercato  turistico  di
entrambi i Paesi. 
Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri  di
ottenimento e di presentazione delle statistiche  turistiche  interne
ed internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.