ARTICOLO VI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su: a) le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo; b) la legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico. Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi; Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e le caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi. Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne ed internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.