(Accordo-art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                    PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Entrambe le Parti adotteranno ogni  utile  provvedimento  diretto  ad
agevolare,  sul  piano  procedurale,  finanziario   e   fiscale   gli
investimenti  reciproci  sopratutto  attraverso  la  costituzione  di
imprese miste  allo  scopo  di  ampliare  la  propria  infrastruttura
turistica e di contribuire all'incremento  ed  alla  regolamentazione
dei flussi turistici bilateriali. 
Le  due  Parti  contraenti  si  impegnano  a  garantire   il   libero
trasferimento  all'estero,  in  valuta  convertibile,   degli   utili
d'impresa, dei proventi derivanti da eventuali  disinvestimenti,  ivi
compreso  il  plus-valore,  nonche'  degli  introiti   derivanti   da
pagamenti correnti. 
Le due Parti stabiliranno  canali  specifici  di  informazione  sulle
possibilita' di investimento nel settore turistico  anche  attraverso
l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e
l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.