(Accordo-art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                              VALIDITA' 
Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui  entrambi  i
Paesi  si  notificheranno,  per  le  vie   diplomatiche,   l'avvenuto
adempimento  delle  procedure  interne  richieste  dalle   rispettive
legislazioni nazionali. 
All'entrata in vigore del presente Accordo " L'ACCORDO FRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  SOCIALISTA
DI ROMANIA CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TURISTICA, FIRMATO A ROMA IL
23 GENNAIO 1968" cessera' la sua validita'. 
La validita' del presente  Accordo  e'  di  cinque  anni  rinnovabile
automaticamente per periodi di uguale durata, a meno  che  una  delle
Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte contraente e per le
vie diplomatiche, tre mesi prima della sua scadenza. 
La  denuncia  dell'Accordo  non  influira'  sulla  realizzazione  dei
programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. 
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi
Governi, firmano il presente  Accordo  nella  citta'  di  Trieste  in
giorno quindici del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantatre
in due esemplari originali nelle lingue italiana e romena entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. 
    

  PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DI
    REPUBBLICA ITALIANA                     ROMANIA
    MARGHERITA BONIVER                      MATEI AGATHON DAN
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico