Art. 3.
   1.All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante  il  Ministero
degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.