(Annesso B.7-art. 1)
                             ANNESSO B.7 
        ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA 
                             Articolo 1 
Ai fini dell'applicazione del presente allegato,  per  "materiale  di
propaganda turistica" si intendono: 
le merci aventi come scopo d'indurre il  pubblico  a  visitare  paesi
stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a  manifestazioni
di   carattere   culturale,   religioso,   turistico,   sportivo    o
professionale. Una lista  illustrativa  di  questo  materiale  figura
nell'appendice del presente allegato.