ANNESSO B.7 ANNESSO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per "materiale di propaganda turistica" si intendono: le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.