(Annesso B.8-art. 4)
                             Articolo 4 
1. L'ammissione  temporanea  delle  merci  importate  in  regime   di
   traffico frontaliero e' accordata senza che venga richiesto  alcun
   documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. 
2. Ciascuna delle Parti  contraenti  puo'  subordinare  il  beneficio
   dell'ammissione temporanea delle  merci  importate  in  regime  di
   traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario  di  dette
   merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 
3. Il beneficio  dell'ammissione  temporanea  puo'  essere  accordato
   anche  dietro  semplice  iscrizione  in  un  registro   depositato
   nell'ufficio doganale.