ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza; b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.