(Annesso B.9-art. 1)
                            ANNESSO B.9. 
                ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE 
                          A FINI UMANITARI 
                             Articolo 1 
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: 
a) "merci importate a fini umanitari": 
   il materiale medico-chirurgico e di laboratorio  e  le  spedizioni
aventi carattere d'urgenza; 
b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza": 
   qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, 
   tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessita', 
   spedita per soccorrere le vittime  di  catastrofi  naturali  o  di
sinistri analoghi.