Articolo 3 Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad essere inviate a titolo di prestito gratuito; b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea; c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea.