(Annesso B.9-art. 3)
                             Articolo 3 
Per  poter  beneficiare  delle  agevolazioni  concesse  dal  presente
allegato: 
a) le merci importate a fini  umanitari  devono  appartenere  ad  una
   persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ad
   essere inviate a titolo di prestito gratuito; 
b) il  materiale  medico-chirurgico  e  di  laboratorio  deve  essere
   destinato  a  ospedali  o  ad  altri  centri  sanitari  che,   per
   circostanze eccezionali, ne abbiano urgente  bisogno,  sempre  che
   tale materiale non sia disponibile, in quantita' sufficiente,  nel
   territorio di ammissione temporanea; 
c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere  destinate
   a persone autorizzate dalle autorita' competenti del territorio di
   ammissione temporanea.