(Annesso B.9-art. 4)
                             Articolo 4 
1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio  devono  poter
   essere accettati, in sostituzione del documento doganale  e  della
   garanzia, l'inventario di tali  merci  e  un  impegno  scritto  in
   merito alla loro riesportazione. 
2. L'ammissione  temporanea  delle  spedizioni  aventi  carattere  di
   urgenza e'  accordata  senza  che  venga  richiesto  un  documento
   doganale e senza che venga costituita alcune  garanzia.  Tuttavia,
   l'autorita'  doganale  puo'  chiedere   che   vengano   presentati
   l'inventario di tali merci e un impegno  scritto  in  merito  alla
   loro riesportazione.