(Annesso B.9-art. 5)
                             Articolo 5 
1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e
di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 
2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere
   di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla  data  della
   loro ammissione temporanea.