Articolo 11 Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno 1954), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956) e la convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18 maggio 1956), negli scambi tra le Parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono Parti contraenti delle predette convenzioni.