(Annesso C-art. 11)
                             Articolo 11 
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga  e
sostituisce,   conformemente   all'articolo   27    della    presente
convenzione,  la  convenzione  doganale  relativa  alla  importazione
temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno  1954),
la convenzione  doganale  relativa  all'importazione  temporanea  dei
veicoli  stradali  commerciali  (Ginevra,  18  maggio  1956)   e   la
convenzione doganale relativa alla temporanea  importazione  per  uso
privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18  maggio
1956), negli scambi tra le Parti contraenti che  hanno  accettato  il
presente  allegato  e  che  sono  Parti  contraenti  delle   predette
convenzioni.