Articolo 3 Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio, a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della presente convenzione.