(Annesso C-art. 9)
                             Articolo 9 
1. La riesportazione dei  mezzi  di  trasporto  per  uso  commerciale
   avviene una volta ultimate le  operazioni  di  trasporto  per  cui
   erano stati importati. 
2. I  mezzi  di  trasporto  per  uso  privato  possono  restare   nel
   territorio di ammissione temporanea per un periodo  consecutivo  o
   meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.